Permessi brevi orari soggetti a recupero
Docenti e ATA
Autorizzazione del dirigente scolastico
Il dirigente è tenuto:
- a comunicare per iscritto al dipendente il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.
- ove ritenga di dover esprimere parere negativo alla concessione del permesso, a motivare adeguatamente per iscritto il diniego con la indicazione specifica delle prioritarie esigenze di servizio da tutelare e che ostano alla fruizione del permesso come richiesto dal dipendente.
- a comunicare per iscritto le ore di permesso complessivamente non recuperate per le quali si deve procedere alla corrispondente decurtazione della retribuzione (secondo quanto stabilito dall’art. 16 del cit. CCNL).