ASTENSIONE FACOLTATIVA

Rif. Normativi: Art. 34 CCNL 2019-21 -D.LGS. 105/2022

L’astensione facoltativa spetta a tutto il personale anche a quello assunto a tempo determinato (nel periodo della nomina).

È richiesto un preavviso di almeno 15 gg. o entro 48 ore nei casi più urgenti.

Spettano 11 mesi complessivi (7 il padre e 4 la madre; 6 la madre e 5 il padre o viceversa) e da poter fruire anche contemporaneamente (il padre anche dal giorno successivo la nascita del bambino) di cui solo i primi 6 mesi retribuiti:

  • I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
  • I restanti 5 mesi:
  1. retribuiti al 30% fino ai 6 anni del bambino (indipendentemente dal reddito individuale)
    • retribuiti al 30% dai 7 agli 8 anni del bambino se il reddito individuale è di circa 16.300 euro (altrimenti sono senza retribuzione)
  • mai retribuiti dai 9 ai 12 anni del bambino

N.B.: Tutti i periodi, compresi quelli eventualmente non retribuiti, si computano nella anzianità di servizio (punteggi per anno di servizio di ruolo o per i supplenti).

 

FAQ

  1. È possibile usufruire dell’aspettativa facoltativa a ore?

  2. Nel periodo di astensione obbligatoria, continuativa o frazionata, vanno computati i giorni festivi, il sabato e la domenica?

  3. Ci sono casi di incompatibilità/compatibilità dell’astensione facoltativa con altri permessi?

  4. Sono un docente, come posso distribuire le ore di astensione nel corso della settimana?

  5. Sono un ATA, come posso distribuire le ore di astensione nel corso della settimana?

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