ASTENSIONE FACOLTATIVA
Rif. Normativi: Art. 34 CCNL 2019-21 -D.LGS. 105/2022
L’astensione facoltativa spetta a tutto il personale anche a quello assunto a tempo determinato (nel periodo della nomina).
È richiesto un preavviso di almeno 15 gg. o entro 48 ore nei casi più urgenti.
Spettano 11 mesi complessivi (7 il padre e 4 la madre; 6 la madre e 5 il padre o viceversa) e da poter fruire anche contemporaneamente (il padre anche dal giorno successivo la nascita del bambino) di cui solo i primi 6 mesi retribuiti:
- I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
- I restanti 5 mesi:
- retribuiti al 30% fino ai 6 anni del bambino (indipendentemente dal reddito individuale)
- retribuiti al 30% dai 7 agli 8 anni del bambino se il reddito individuale è di circa 16.300 euro (altrimenti sono senza retribuzione)
- mai retribuiti dai 9 ai 12 anni del bambino
N.B.: Tutti i periodi, compresi quelli eventualmente non retribuiti, si computano nella anzianità di servizio (punteggi per anno di servizio di ruolo o per i supplenti).
FAQ
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È possibile usufruire dell’aspettativa facoltativa a ore?
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Nel periodo di astensione obbligatoria, continuativa o frazionata, vanno computati i giorni festivi, il sabato e la domenica?
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Ci sono casi di incompatibilità/compatibilità dell’astensione facoltativa con altri permessi?
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Sono un docente, come posso distribuire le ore di astensione nel corso della settimana?
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Sono un ATA, come posso distribuire le ore di astensione nel corso della settimana?