L’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale

“nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata………………..”

ESEMPIO: Marianna fruisce di due mesi di congedo parentale, dal 1° giugno al 31 luglio 2020: i sabati, le domeniche e le giornate festive collocate tra il primo giorno e l’ultimo giorno di congedo si considerano nel computo del periodo massimo di astensione. Marianna si è dunque astenuta per 61 giornate.

Non bisogna invece tener conto dei giorni festivi nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nella giornata precedente a quella festiva e riprenda a godere del periodo di astensione a partire dalla giornata immediatamente successiva.

ESEMPIO: Mariano (che è più furbo di Marianna) fruisce ugualmente di due mesi di congedo parentale, dal 1° giugno al 31 luglio 2020, ma in modo frazionato. Dato che non lavora il sabato e la domenica, rientra il venerdì e si riassenta dal lunedì. Mariano non risulta aver fruito di 61 giornate di congedo parentale, dal 1° giugno al 31 luglio, ma di sole 36 giornate: ha difatti lavorato tutti i venerdì ed i sabati e le domeniche non sono contati come assenze. È invece computata la festività del 2 giugno, in quanto sia il 1° che il 3 giugno Mariano ha fruito del congedo parentale.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione e non costituisce un abuso del diritto salvaguardando il superiore interesse del bambino

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