Astensione a ore – incompatibilità/compatibilità con altri permessi
Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce:
- di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità (anche per altro figlio)
- dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili (anche per altro figlio).
Risulta invece compatibile con permessi o riposi orari disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio:
i permessi di cui all’art.33, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per sé stessi oppure per assistenza al familiare disabile (in quest’ultimo caso, così come previsto dal CCNL 2016-18, il permesso ad ore è però previsto esclusivamente per il personale ATA).