Per il personale DOCENTE della scuola secondaria (18 ORE SETTIMANALI) in 5 giorni settimanali, 3 ore e 36 minuti è l’orario medio giornaliero la cui riduzione per ogni giorno della settimana (ovvero la “metà dell’orario medio giornaliero”) sarebbe di 1 ora e 48 minuti.

Il docente avrebbe quindi una riduzione complessiva di 9 ore settimanali (1 ora e 48minut X 5 gg.=9 ore). Pertanto, si potrà prevedere una riduzione, su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, come di seguito prospettato:

  • lunedì= 1 ora di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti)
  • martedì= 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti)
  • mercoledì= 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti)
  • giovedì= 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti)
  • venerdì= 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti)
  • sabato= giorno libero o settimana corta.

Totale 9 ore di riduzione che corrispondono alla metà dell’orario medio giornaliero (1 ora e 48 minuti) moltiplicato per i 5 giorni in cui il docente presterà la propria attività di insegnamento. Pur con una differente distribuzione della riduzione oraria giornaliera, si evitano le frazioni di orario mantenendo intatto il diritto al congedo con conseguente rispetto della riduzione oraria complessiva.

Rimane comunque fermo che la contrattazione di istituto può definire i limiti e le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore e prevedere diversi criteri di fruizione, anche a seconda del grado di scuola di riferimento, sempre ovviamente nel rispetto del dettato normativo vigente.

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