Riposi giornalieri (cd Allattamento)
Art. 12 CCNL 2006-09
Spettano fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.
Spettano:
- due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere (oltre le 5 ore e 59 minuti);
- un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
IL PADRE
- può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
- Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.