Matrimonio

Il permesso spetta

  • al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
  • in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.
  • in caso di matrimonio celebrato all’estero a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile (i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all’estero)
  • anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso 76/2016

N.B.: Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.

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