Matrimonio
Il permesso spetta
- al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
- in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.
- in caso di matrimonio celebrato all’estero a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile (i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all’estero)
- anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso 76/2016
N.B.: Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.