Permessi per lutti

3 giorni retribuiti (ANCHE PER I SUPPLENTI) per evento, anche non continuativi, ad anno scolastico. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA(di ruolo art. 15 comma 3; supplente art. 19 comma 9 CCNL 2006-09)

  • la fruizione è in giorni (sia docenti che A.T.A.). È possibile fruirne frazionatamente o in modo continuativo.
  • sono 3 ad anno scolastico e si intendono per “ogni evento” luttuoso (quindi 3 giorni utilizzabili in relazione a ciascun episodio luttuoso che si può verificare durante lo stesso anno scolastico prescindendo da qualsiasi limite temporale tra un decesso e l’altro).

FAQ

  1. I permessi spettano in caso di decesso del coniuge o di parte dell’unione civile?
  2. In quali casi si può chiedere il permesso senza che sia necessario il requisito della convivenza?
  3. In quali casi è necessario il requisito della convivenza per usufruire del permesso?
  4. Entro quanto tempo è possibile richiedere usufruire del permesso?

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