Permessi per lutti
Decorrenza dei permessi rispetto all’evento
La clausola contrattuale consente limitati spazi di flessibilità, che sono rimessi al buon senso delle parti del contratto individuale di lavoro, fermo restando la necessità di rispettare lo stretto collegamento tra l’evento lutto e la fruizione del permesso richiesto dalla disciplina contrattuale.
“L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” (giorno dal quale inizia la decorrenza del termine) dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”. (ARAN parere 2/7944 del 19/11/2003).