Diritto allo studio
L’art. 3 del DPR 395/1988 stabilisce che la Pubblica Amministrazione concede ai dipendenti permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore all’anno individuali per garantire il diritto allo studio (richiamato dall’art. 146 CCNL 2006-09).
I criteri per la fruizione dei permessi da parte del personale della scuola sono definiti in sede di contrattazione regionale con cadenza quadriennale (art. 22 del CCNL del 19.04.2018).
Per il personale iscritto ai corsi di laurea, di perfezionamento o a scuole di specializzazione -con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego- il dirigente garantisce una articolazione dell’orario di servizio che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami (art. 64, comma 11 del CCNL 2006-09).
Diritto allo Studio
È prevista una misura “massima” pari a 150 ore individuali per ciascun dipendente ad anno solare (1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno).
La platea di beneficiari è pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Il limite percentuale va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.
Può presentare domanda il personale a tempo indeterminato o supplente con contratto al 30/6 o al 31/8.
Il personale in part time verticale o su spezzone orario potrà fruire degli eventuali permessi in proporzione alla prestazione lavorativa.