Formazione e aggiornamento

L’assenza si intende per l’intera giornata lavorativa

  • Per i docenti (anche supplenti) l’assenza di cui al comma 5 dell’art. 64 (5 gg. per formazione e aggiornamento) si intende per l’intera giornata lavorativa comprese quindi eventuali ore di attività funzionali all’insegnamento/programmazione previste per quella giornata

Es. se il docente nella giornata in cui è in servizio ha un consiglio di classe, un collegio dei docenti o la programmazione (docenti scuola primaria) e fruisce del permesso di formazione solo per la mattina (es. convegno o formazione sindacale dalle ore 8 alle ore 14), non è comunque tenuto a recarsi a scuola il pomeriggio in quanto il permesso è fruito in “giorni” e quindi si intende per l’intera giornata lavorativa del docente.

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