CERTIFICAZIONE PROVVISORIA O RIVEDIBILE

  • Qualora le commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato.

L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

  • Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, in attesa del nuovo accertamento dell’INPS vengono conservati tutti i diritti acquisiti in materia di benefici. Successivamente si dovrà presentare il nuovo verbale con l’accertamento dello stato di handicap grave.

È ovvio che se la Commissione medica non confermerà la disabilità, in caso di verbale rivedibile, si interromperà immediatamente la fruizione dei benefici.

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