Legge 104 – Assistenza al familiare ATA

Art. 32 CCNL 2016-18

La volontà della fruizione in ore o in giornate intere è ovviamente in capo al dipendente (non al dirigente!) e si tratta di una “possibilità”.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.

  • Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata.
  • Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere –a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32.

 

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