Legge 104 – Assistenza al familiare ATA
Art. 32 CCNL 2016-18
La volontà della fruizione in ore o in giornate intere è ovviamente in capo al dipendente (non al dirigente!) e si tratta di una “possibilità”.
Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.
- Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata.
- Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere –a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32.