VISITE SPECIALISTICHE

PERSONALE DOCENTE (di ruolo e supplente)

Il CCNL 2006-09 non le regolamenta in maniera specifica. Dall’insieme delle norme appare comunque evidente che è possibile effettuarle:

  • chiedendo un permesso breve (art.16);
  • chiedendo un permesso retribuito per motivi personali (artt.15 e 19);
  • oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19, con conseguente valutazione nel periodo di comporto* e trattenuta di cui alla L. 133/2008**).

*Periodo di comporto: periodo di tempo massimo concesso al dipendente in malattia per non essere licenziato. Si tratta, in pratica, del numero massimo dei giorni di assenza accettati prima che possa scattare il licenziamento del dipendente. Nella scuola il periodo di comporto è di 18 mesi nel triennio precedente dall’ultimo evento morboso per il personale a tempo indeterminato.

**Trattenuta L. 133/2008: trattenuta prevista dal Decreto Brunetta per i primi 10 giorni di assenza per malattia

 

Qualora la visita sia imputata a malattia:

  • l’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
  • non c’è obbligo di dimostrare che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro oppure di presentare l’impegnativa del medico di base.
  • Nel caso in cui la visita si effettui fuori dal comune di servizio, nel periodo di assenza va compreso anche il tempo occorrente per il viaggio.

Al personale docente si applica esclusivamente il Decreto Legge n 98 del 2011 (conv legge n 111/2011) il quale ha stabilito che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

  • Non è prescritto che ci sia la specifica dell’orario
  • La prestazione può essere effettuata nelle strutture sia pubbliche che private
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