VISITE SPECIALISTICHE ATA (PERSONALE DI RUOLO E SUPPLENTE)
L’art. 69 del CCNL 2019/21 prevede, per il solo personale ATA (anche a tempo determinato), 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
1) Permessi: l’art., introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi (18 ore in un anno scolastico)
2) Altre casistiche: l’art. in questione, in secondo luogo, disciplina le altre e diverse casistiche e tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
FAQ
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Le 18 ore come vengono fruite?
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Il dirigente o la segreteria possono negarmi la fruizione delle 18 ore?
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Quanti giorni prima va fatta la richiesta in segreteria?
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Devo presentare l’impegnativa alla segreteria o altra attestazione?
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18 ore – Quando l’assenza è considerata malattia ai fini del periodo di comporto e quando si applica o non si applica la decurtazione economica?
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18 ore – posso cumulare i permessi orari con alte tipologie di permessi?
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18 ore- posso fruire del permesso per frazioni di tempo inferiori di un’ora?
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Posso utilizzare il permesso orario per la durata dell’intera giornata lavorativa? Vado incontro a decurtazione economica?
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Nelle 18 ore si calcolano anche i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo della visita, prestazione od esame diagnostico?
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C’è differenza tra visita effettuata presso struttura pubblica o privata?
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Come si giustifica l’assenza?
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Cosa succede in caso di visita fiscale?
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ATA part time – Come vengono fruite le ore?
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Devo utilizzare per forza le 18 ore per visite mediche, prestazioni od esami diagnostici?
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Ci sono casi in cui posso ricorrere direttamente alla malattia?