18 ore – permessi per intera giornata e decurtazione economica

Quando sono fruiti per l’intera giornata (anche con orario di 7 ore e 12 minuti e decurtazione economica)

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:

  • L’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (es. 7 ore e 12 min).
  • Il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto se nella giornata di permesso, l’orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto (7,12 ore da sottrarre alle 18 ore), se è di 6 ore dovranno essere sottratte 6 ore dal monte ore previsto (6 ore da sottrarre alle 18 ore) e così via e assoggettata alla malattia (compresa la decurtazione).

ATTENZIONE!

Esempio 1:
è utile precisare che se il dipendente si assenta per l’intera giornata in cui ha 7 ore e 12, quell’ora e 12 “in più” sarà, comunque, considerata successivamente, nel senso che si sommerà alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di 6, si considererà giorno di malattia:

  • – Giorno X si assenta per 7 ore e 12 (prima giornata di malattia perché è almeno di 6 ore);
  • – Giorno Y si assenta per 2 ore + 2 ore giorno Z e 1 ore giorno W, quindi non per l’intera giornata.
  • Quell’ora e 12 minuti del giorno X si sommerà alle 5 ore complessive dei giorni Y, Z e W e si raggiungeranno nuovamente le 6 ore (scatta la seconda giornata di malattia senza però operare la trattenuta).

Esempio 2
Se la giornata lavorativa è di 9 ore, ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno ovvero 6 ore.
Tuttavia, le ulteriori 3 ore di permesso (rispetto alle 6 già precedentemente valutate) saranno, comunque, considerate. Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al
medesimo titolo
nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di 6, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto.

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