ALTERNATIVA AI PERMESSI RIENTRANTI NELLE 18 ORE
Il dipendente può fruire, in alternativa ai permessi delle 18 ore, anche dei permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL 29.11.2007), dei permessi per motivi familiari e personali (art. 32 CCNL 19.04.2018), dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai cit. CCNL.
A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato (alle 18 ore) e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai successivi commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 33.