CASI IN CUI È POSSIBILE RICORRERE DIRETTAMENTE ALLA MALATTIA

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie. Questo è possibile:

  • nel caso in cui l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici concomitanti a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l’assenza dal proprio domicilio può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11);
  • analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).
  • Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione.

Pertanto è del tutto evidente che, una volta esaurite le 18 ore annue, e permanendo la necessità di proseguire il programma di terapie o effettuare ulteriori visite o accertamenti, si può ricorrere all’assenza per malattia per tutte le giornate necessarie.

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