DONAZIONE DI SANGUE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1; dal D.M. del 8 aprile 1968;Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13; per l’accredito dei contributi figurativi, art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

È fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione. La donazione del sangue deve essere gratuita e il prelievo dev’essere effettuato presso Centri autorizzati dal Ministero della Sanità:

Ø Centro di raccolta fisso o mobile;

Ø Centro trasfusionale;

Ø Centro di produzione di emoderivati.

Ø Modalità e criteri di fruizione

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