ATTIVITÀ ARTISTICHE E SPORTIVE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 454 comma 1 del D.Lgs.n. 297 del 1994 – Attività sportive: art. 454 commi 2-5 del D.Lgs.n. 297 del 1994
Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari al personale:
- ispettivo
- direttivo
- docente di materie artistiche e i docenti di educazione fisica
I docenti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e i docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico sportiva possono accedere a:
- Permessi: 30 giorni per anno scolastico.
Tali permessi possono essere cumulati con i permessi retribuiti di cui al CCNL del 29.11.2007. Retribuzione per intero e validi ai fini del servizio a tutti gli effetti.