FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (art. 11 della legge n. 278 del 1 aprile 1951, come sostituito dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978).
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Sono previsti Permessi retribuiti ad hoc per le sole giornate di impegno
I lavoratori che siano chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare hanno diritto a percepire, durante tutto il relativo periodo di assenza, la normale retribuzione.
Attenzione: Rientrano nelle assenze giustificate a questo titolo solo le giornate in cui si tengono udienze o altre attività connesse con la funzione di giudice popolare, per le quali è richiesta la presenza dell’interessato.