Ferie per chi è di ruolo e svolge un incarico a tempo determinato – Ex artt. 36 e 59

Il personale docente e ATA di ruolo che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

Per ciò che riguarda la fruizione delle ferie:

  • Nel primo caso, ovvero contratto al 31 agosto godrà delle ferie con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
  • Nel secondo caso, ovvero contratto al 30 giugno fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato.

Nei casi di contratti fino al 30/6 il lavoratore presenta l’istanza di ferie alla scuola di titolarità.

Per stabilire quanti giorni spettano occorre sapere quanti ne ha eventualmente utilizzati nel corso del primo contratto e sottrarli ai 32 – se il richiedente è in servizio da almeno tre anni – o ai 30 per periodi inferiori.

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