Il Decreto-legge127/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre scorso, prevede l’estensione dell’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
In particolare, il Decreto prevede:
- l’obbligatorietà, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (fine stato di emergenza), del Green pass per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici del pubblico e del privato, anche per partite IVA, lavoratrici e lavoratori autonomi, studi professionali, avvocati, agenti di commercio, colf, badanti, taxisti, liberi professionisti e in generale tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro;
- l’obbligatorietà, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, del Green pass per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie e per l’accesso agli uffici giudiziari di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie (non è prevista l’obbligatorietà per periti, testimoni, avvocati e ausiliari della magistratura);
- l’obbligatorietà del Green pass non è richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute N° 35309 del 04/08/2021.
- i dipendenti pubblici e privati in caso di mancata presentazione del Green pass, non potranno accedere al luogo di lavoro, verranno quindi considerati assenti ingiustificati fino a presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31/12/2021), verrà applicata loro la decurtazione dello stipendio, conteggiata dal primo giorno di assenza, con diritto al mantenimento del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari;
- nelle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e sostituirlo temporaneamente, per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta fino al 31 dicembre 2021;
- i datori di lavoro debbono, entro il 15 ottobre, definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che siano effettuate in modo prioritario al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando a tale scopo, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo di presentazione del Green pass da parte dei lavoratori;
- le sanzioni previste, per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza il possesso del Green pass, vanno da 600 a 1.500 euro, mentre le sanzioni per i datori di lavoro che non abbiano previsto il controllo delle certificazioni vanno da 400 a 1.000 euro;
- prezzi calmierati per i tamponi antigenici per adulti e bambini;
- l’obbligatorietà del Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Ricordiamo gli obblighi per il Green pass già in vigore:
- in ambito scolastico educativo, formativo e universitario;
- per i clienti di ristoranti all’interno;
- per chi frequenta palestra o in piscina;
- per i viaggiatori di lungo raggio;
- per chi entra a fiere o congressi, teatro, cinema, manifestazioni sportive;
- per chi entra in ospedali;
- per chi entra in sale gioco o scommesse.
Mentre l’obbligo vaccinale ad oggi è in vigore per:
- il personale sanitario (D.L. 44/2021 convertito con la L. 76/2021);
- il personale RSA (D.L. 122/2021 convertito con la L. 87/2021).
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