Astensione Facoltativa a ore
Rif. Normativi: Art. 12 CCNL 2006-09 –Legge 228/2013 -D. Lgs 80/2015 -Circolare INPS n. 152/2015
È possibile usufruire dell’astensione facoltativa a ore.
- la contrattazione collettiva di settore (anche a livello di ogni istituzione scolastica) stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
- In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche a livello di ogni istituzione scolastica, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
- La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.