Permessi legge 104 – Riduzione oraria giornaliera

Nel caso il dipendente intenda fruire della riduzione oraria giornaliera, in base alle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, queste possono essere così distribuite (in analogia con i permessi c.d. di allattamento):

  • due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore;
  • un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

 

Riduzione oraria giornaliera

  • Nel caso di fruizione oraria dei permessi, così come avviene per le c.d. ore di allattamento, anche le ore di permesso giornaliero non devono essere rapportate al contratto lavorativo o alle ore mensili o settimanali ma, alle effettive ore lavorate giornalmente (fino a 5 ore e 59 o pari/superiori a 6 ore).
  • ATTENZIONE: L’una o le due ore di permesso giornaliero non vanno confuse con le 18 ore mensili che il CCNL 2016-18 ha introdotto per il personale ATA. Tali 18 ore, infatti, riguardano esclusivamente i permessi per assistenza al familiare e non per l’handicap personale (art. 32 CCNL 2016-18).
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