Legge 104/92 – Assistenza al familiare – docenti e ATA

RICOVERO A TEMPO PIENO – LE DEROGHE

Il punto 6 della circolare INPS n. 32/2011 (punto che si riferisce sia ai permessi che al congedo straordinario) dispone le seguenti deroghe:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio INPS n. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Rispetto a quest’ultimo punto, l’eccezione che era prevista per i soli minori è quindi estesa anche al familiare disabile maggiorenne ricoverato a tempo pieno, purché i sanitari dichiarino per iscritto la necessita della presenza di chi presta l’assistenza.

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