Grave infermità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 4, comma 1 della legge 53/2000:
“i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
I 3 giorni di permesso retribuito possono essere fruiti per “grave infermità”:
- DEL CONIUGE o parte dell’unione civile;
- DI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO (per i quali non occorre il requisito della convivenza):
genitori; figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado).
- SOGGETTO COMPONENTE LA FAMIGLIA ANAGRAFICA: la stabile convivenza è dimostrata e accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.
Sono esclusi, oltre ai parenti dal terzo grado in poi, anche gli affini (qualunque sia il grado). Gli affini sono i parenti del coniuge.
FAQ
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Quali sono le patologie per fruire dei permessi?
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Grave infermità – Godere della riduzione dell’orario di lavoro
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Come si giustifica l’assenza?
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Tempistiche e giorni di fruizione del permesso
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Venir meno dell’infermità e utilizzazione permesso non goduto