Riduzione dell’orario di lavoro (anche per più di 4 giorni)

In caso di grave infermità il lavoratore può concordare col datore di lavoro, in alternativa ai permessi, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

L’accordo è stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore e le diverse modalità di espletamento devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

La riduzione dell’orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Quando è in corso il diverso espletamento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione.

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