Funzioni di giudice popolare

In alternativa ai permessi retribuiti il dipendente potrebbe ricorrere ad una aspettativa (per tutta la durata della sessione per la quale è chiamato all’assolvimento dell’incarico) o permessi senza assegni, ai sensi degli artt. 31 della L. 20 maggio 1970 n°300 e 79 del D.Lgs.267/2000.

Ø  ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, PER TUTTA LA DURATA MANDATO

  • i periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione;
  • durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all’erogazione delle prestazioni medesime.

Ø  PERMESSI NON RETRIBUITI

si può far ricorso all’istituto dei permessi non retribuiti fino ad un massimo di 24 ore mensili (art. 79 del D.Lgs.267/2000).

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