PERSONALE ATA ART 59
ATA / News

ART. 59 CCNL: quando il personale ATA perde la titolarità della sede e deve procedere a domanda di trasferimento?

MOBILITÀ – Numerose sono le richieste di chiarimenti che pervengono alle nostre sedi sindacali da parte di personale ATA in regime di art. 59 CCNL

In particolare, i dubbi dei lavoratori riguardano la perdita di titolarità della sede dopo i tre anni di accettazione di incarico in altro profilo/qualifica.

Cosa stabilisce l’art. 59 CCNL?

Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

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Quando si perde effettivamente la titolarità della sede? Facciamo chiarezza

La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

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Un esempio ci aiuterà a capire meglio la situazione

Silvia è una Collaboratrice Scolastica assunta a tempo indeterminato. Dal settembre del 2019 accetta incarico, ex art. 59 CCNL,  come Assistente Amministrativo.

DOMANDA: La nostra amica Silvia nell’anno in corso (2022) dovrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/2023 per perdita di sede di titolarità come Collaboratore Scolastico?

 

Risposta: NO, la titolarità della sede si perde solo con l’accettazione del quarto incarico (il triennio come articolo 59 deve essere completo).

La nostra amica Silvia solo nel caso di accettazione del quarto incarico come Assistente Amministrativo, che potrà avvenire a settembre del 2022, perderà la titolarità della sede come Collaboratrice Scolastica. La domanda di trasferimento andrà presentata quando si apriranno le procedure di mobilità volontaria per l’a.s. 2023/2024.    

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In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/2024 o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.

Nella domanda di mobilità può essere inserita la sede dove è stata persa la titolarità?

Sì, nella domanda di mobilità può essere inserita anche la sede di precedente titolarità.

 

Dario Catapano

 

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