È possibile per il personale scolastico prorogare l’aspettativa per svolgere altra attività lavorativa?
L’ art 18 co. 3 del CCNL 2007, stabilisce: “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”
Appare evidente, dalla lettura della norma contrattuale, che decorso un anno scolastico non sia più possibile prorogare il periodo di aspettativa senza assegni per svolgere altra esperienza lavorativa. Così come non è possibile fruire di un ulteriore periodo di aspettativa anche a distanza di tempo.
Il lavoratore, quindi, una volta usufruito del periodo di aspettativa di cui sopra si troverà a dover decidere se rientrare a scuola o lasciarla definitivamente per dedicarsi all’altra attività.
LA DOMANDA: una volta terminato il periodo di aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 è previsto un altro istituto giuridico che permetta di prolungare il periodo di aspettativa senza assegni per dedicarsi ad altra attività?
LA RISPOSTA: Sì!
È infatti possibile per il personale a tempo indeterminato far ricorso a un altro tipo di aspettativa, ossia quella di cui all’articolo 23 bis d.lgs. 165/2001.
Ai sensi dell’articolo 23 bis d.lgs. 165/2001 il lavoratore può chiedere di essere collocato “in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (compreso quindi il personale della scuola) possono, dunque, essere collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni, con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni; è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Per lo svolgimento di attività presso altre amministrazioni pubbliche non è invece indicato nessun limite di tempo.
È bene precisare che l’aspettativa di cui all’art 18 co.3 CCNL del 2007 e quella all’art 23 bis del d. lgs 165/2001 possono essere cumulate e fruite anche senza soluzione di continuità purchè ne ricorrano i presupposti.
Di fondamentale importanza è anche il fatto che è possibile fruire dell’aspettativa di cui all’articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego solo in presenza di rapporto di lavoro a termine di natura subordinata.
Art. 23-bis d.lgs. 165/2001. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
- In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 56 del 2019)
- I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
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- Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
(comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), legge n. 56 del 2019)
- L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
- a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
- Il Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. (comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c), legge n. 56 del 2019)
- Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
- Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
Dario Catapano