In sostituzione delle festività soppresse, a tutto il personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.