(Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 – Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)
PERSONALE DOCENTE
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In sintesi, è possibile fruire delle ferie spettanti:
✓ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
✓ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
✓ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
✓ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
✓ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).