INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLE FERIE

(Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01)

 Il personale può interrompere il periodo di ferie:

➢ In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;

➢ In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);

➢ Se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

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