Stravolgimento Graduatorie Interne di Istituto. Pizzo: Penalizzati migliaia di docenti e più lavoro per le segreterie

Paolo Pizzo, segretario nazionale UIL Scuola RUA, affronta il problema dei potenziali svantaggi per i docenti che hanno svolto il servizio pre-ruolo in un ruolo diverso da quello di attuale titolarità. Lo prevede il nuovo CCNI sulla mobilità

Stravolgimento delle graduatorie interne di istituto con forti svantaggi per chi ha svolto il servizio pre-ruolo in altro ruolo rispetto a quello di attuale titolarità. Le segreterie scolastiche per ogni anno del triennio dovranno ricalcolare il punteggio di tutti i docenti di ruolo. Ecco perché.

Con il nuovo Contratto sulla mobilità, per il triennio 2025/28, viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).

Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I ed è effettuato come segue:

  • Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
  • Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
  • Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio pre-ruolo è stato svolto su sostegno e in possesso di specializzazione.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.

Quello che, però, va ulteriormente evidenziato – afferma il Segretario nazionale Uil Scuola Paolo Pizzo – è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo, come ci si aspetterebbe, ma è a vantaggio solo di chi ha svolto il servizio pre-ruolo (ovvero la supplenza riconosciuta o riconoscibile nella ricostruzione di carriera) nel ruolo di attuale titolarità (es. il docente al momento titolare sul I grado che ha svolto le supplenze riconosciute come pre-ruolo nel I grado).

Se, invece, la supplenza non è stata svolta nel ruolo di attuale titolarità, il calcolo, per ogni anno prestato, cambia a seconda del ruolo in cui è attualmente il docente rispetto alla supplenza svolta. Di seguito le diverse valutazione che saranno effettuate in questo caso:

Per il docente attualmente titolare nella scuola della infanzia:

  • il servizio di pre-ruolo e svolto nella scuola primaria è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
  • il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di I e/o II grado è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.

 Per il docente attualmente titolare nella scuola primaria:

  • il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
  • il servizio di pre-ruolo e/o in un diverso ruolo svolto nella scuola di I e/o II grado è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.

Per il docente attualmente titolare nella scuola di I grado:

  • il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di II grado è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
  • il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.

Per il docente attualmente titolare nella scuola di II grado:
• il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola di I grado è valutato sempre 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero degli anni prestati;
• il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia e/o primaria è, invece, valutato 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.

La nuova valutazione del servizio pre-ruolo – ricorda Pizzo – avrà un impatto significativo in tutte le scuole, e determinerà in molti casi, rispetto allo scorso anno, un rovesciamento delle posizioni in graduatoria finora consolidate.

Assegnare un punteggio differente per ogni anno scolastico nel corso del triennio solo a chi ha svolto il servizio di pre-ruolo nel ruolo di attuale appartenenza, crea un divario senza precedenti rispetto a chi non lo ha svolto nel ruolo di appartenenza, penalizzando così chi, negli anni, ha scelto (o è stato costretto) ad accettare incarichi di supplenza anche in altri ordini di scuola o gradi diversi rispetto a quello di titolarità, che comunque gli sono stati riconosciuti nella ricostruzione di carriera, sottolinea il Segretario.

Continua, quindi, a venire meno il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, più volte espresso dalla Corte e da singole sentenze, che nel CCNI sulla mobilità trova, se vogliamo, un divario ancora maggiore, creando discriminazioni tra docenti titolari nello stesso grado o ruolo avvantaggiando solo una categoria di docenti a discapito di altri, se consideriamo che si tratta dello stesso servizio prestato e già riconosciuto. Non si comprende la motivazione di scelta.

Un’ultima considerazione va fatta sul lavoro che attenderà a breve le segreterie scolastiche.

Per ogni anno del triennio e per tutti i docenti della scuola – aggiunge Pizzo – le segreterie dovranno riformulare tutte le graduatorie interne di istituto, effettuando la diversa valutazione del punteggio di pre-ruolo così come indicato dal CCNI.

Un contratto integrativo dovrebbe migliorare e semplificare le regole e non appesantire le procedure. Ma soprattutto non deve creare disparità a parità di servizio, cosa che sicuramente fa il nuovo contratto integrativo sulla mobilità.

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