– Autocertificazione –
Docenti e ATA (di ruolo e supplenti)
- I motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
- “L’autocertificazione” che produce il dipendente deve essere intesa:
- a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale”.
- Deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
- A tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000.