autocertificazione

– Autocertificazione –

Docenti e ATA (di ruolo e supplenti)

  • I motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
  • “L’autocertificazione” che produce il dipendente deve essere intesa:
    1. a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale”.
  • Deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
  • A tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000.
×

Seguici su Facebook

SCRIVI
1
Hai bisogno di un appuntamento?
Fissa un appuntamento con la UIL Scuola
Ciao, lavori in una scuola di Modena o provincia e hai bisogno di un appuntamento presso i nostri uffici? Scrivi NOME, COGNOME e la sede per te più comoda tra MODENA, CARPI, SASSUOLO e FINALE EMILIA. Ti risponderemo appena possibile