In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l’incolumità pubblica
In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l’incolumità pubblica.
Analizziamo i casi di “chiusura” e di “sospensione delle lezioni” indicando come devono comportarsi gli studenti e il personale.
CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
➢ Gli studenti
In caso di chiusura totale della scuola tutti gli studenti restano a casa. Il Ministero, con circolare del 22 febbraio 2012, ha specificato che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
➢ Personale docente e ATA
• Cosa fa il personale: in caso di chiusura totale della scuola tutto il personale scolastico non deve recarsi a scuola.
• Come è considerata l’assenza dal servizio: tali assenze sono assimilate al servizio effettivamente e regolarmente prestato in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne e non direttamente a lui imputabili.
• Qual è il principio giuridico: il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Nota bene:
• Il dirigente scolastico, in nessun caso, può imputare tali assenze a ferie, permesso personale, ore a recupero o ad altri istituti giuridici.
• Eventuali richieste di ferie, permessi o altri istituti giuridici eventualmente richiesti dal personale e coincidenti con i giorni di chiusura della scuola dovranno essere sospesi e quindi non imputabili al personale.
• Eventuali riunioni programmate coincidenti con i giorni di chiusura della scuola (es. collegio dei docenti, consigli di classe ecc.) dovranno essere sospese e quindi rinviate.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER STUDENTI E PERSONALE
Può accadere che l’ordinanza del Prefetto o sindacale preveda solo la sospensione delle lezioni e non la chiusura della scuola. Oppure, nei casi di un istituto situato su più plessi in comuni diversi, la chiusura o la sospensione delle lezioni è solo parziale interessando uno o più plessi ma non l’intera autonomia scolastica.
➢ Sospensione delle lezioni per ordinanza prefettizia o sindacale (per tutta la scuola o solo in alcuni plessi):
In questo caso la scuola o il plesso rimangono aperti ma non si svolgono le lezioni:
• Gli studenti: restano a casa.
• Personale docente: vale quanto detto per i casi di chiusura della scuola. Per tale personale, infatti, sia con la chiusura della scuola che con la sola sospensione delle lezioni, non c’è alcun obbligo di servizio.
Per le riunioni collegiali (es. consigli di classe, collegio dei docenti ecc.) coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni, invece, non c’è l’obbligo di rinviarle in quanto la scuola è agibile e funzionante. Ciò non toglie che si possa valutare di sospenderle (scelta auspicabile).
• Personale ATA: presta servizio nel plesso assegnato ad inizio anno in cui le lezioni sono state solo sospese secondo il proprio orario di servizio.
➢ Plessi dei comuni non compresi nell’ordinanza prefettizia o sindacale di chiusura o di sospensione delle lezioni:
In tali plessi si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio. Studenti, personale docente e ATA dei plessi dei comuni eventualmente interessati dalla ordinanza di chiusura, restano, come detto, a casa, senza alcun obbligo di recupero dell’attività non svolta.
Didattica a distanza
In nessun caso è possibile attivare forme di didattica a distanza le quali hanno trovato spazio solo durante l’emergenza sanitaria in relazione a casi di contagio COVID-19.
Per ulteriori chiarimenti e supporto è possibile rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola
Per conoscere la sede più vicina clicca qui
www.uilscuola.it
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