DIMISSIONI E PENSIONAMENTI – Ignorati i rilievi eccepiti dalle organizzazioni sindacali
Il giorno 15 settembre 2023 è stato pubblicato dal MIM il DM n° 185 che detta disposizioni in merito alle cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigenti scolastici, per accedere o meno al trattamento pensionistico. La data di scadenza delle dimissioni è fissata al 23 ottobre per il personale docente e ATA, mentre per i dirigenti scolastici la scadenza è il 29 febbraio 2024. La modalità di cessazione dal servizio è quella prevista da anni col sistema POLIS del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Solo per le province di Trento, Bolzano e Aosta le domande di cessazione dal servizio dovranno essere indirizzate al dirigente della scuola, che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali. Il personale in servizio all’estero potrà presentare l’istanza all’ufficio territorialmente competente, in modalità cartacea, al di fuori della piattaforma POLIS.
CHI POTRA’ PRESENTARE LE DIMISSIONI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
- Coloro che compiranno 67 anni tra il primo settembre e il 31 dicembre 2023, purchè posseggano minimo 20 anni di contribuzione;
- Coloro che hanno i requisiti, entro il 31 dicembre 2024, per la pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini (Legge Fornero), a prescindere dall’età anagrafica;
- Coloro che posseggono i requisiti per Quota 100, vale a dire 38 anni di contribuzione e 62 anni di età entro il 31.12.2021;
- Coloro che posseggono Quota 102, cioè 38 anni di contribuzione e 64 di età entro il 31.12.2022;
- Coloro che possiedono i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103), consistenti in 41 anni di contribuzione e 62 anni di età anagrafica;
- Opzione donna, per le lavoratrici che hanno una età anagrafica di 58 anni e una contributiva di 35 al 31.12.2021, optando per il calcolo contributivo;
- Opzione donna L. n° 197 del 29.12.2022. E’ una ulteriore opportunità che si offre alle donne che hanno 60 anni di età e 35 di contributi al 31.12.2022, purchè sussistano le seguenti condizioni: a) hanno una disabilità con invalidità di almeno il 74%; b) assistono parenti disabili entro il 2° grado in situazione di gravità. L’età anagrafica diminuisce di una unità per ogni figlio fino ad un massimo di due;
- Personale docente della scuola dell’infanzia che al 31.08.2024 ha un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi e, alla stessa data, una contribuzione minima di 30 anni.
NON DOVRANNO PRESENTARE LE DIMISSIONI DAL SERVIZIO
- Tutti coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2024 e, a tale data, hanno minimo 20 anni di contribuzione;
- Tutti coloro che compiranno 65 anni entro il 31 agosto 2024 e, alla stessa data, possono far valere almeno 41 anni e 10 mesi (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini).
In questi ultimi due casi il pensionamento avviene d’ufficio con comunicazione agli interessati entro il 29 febbraio 2024.
CHI POTRA’ PERMANERE IN SERVIZIO OLTRE IL 67° ANNO DI ETA’
- Coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2024 e, alla stessa data, non hanno il minimo contributivo previsto per l’accesso al trattamento pensionistico (20 anni). Costoro chiederanno al dirigente scolastico della scuola il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni di contribuzione. L’età per il trattenimento in servizio è fissata massimo a 71 anni;
- Coloro che si trovano a gestire progetti internazionali in lingua straniera. Potranno essere trattenuti massimo per tre anni.
La richiesta di permanenza in servizio al dirigente scolastico dovrà essere presentata entro il 23 ottobre 2023.
Gli Ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche, ciascuno per le proprie competenze, invieranno i dati relativi ai pensionandi, con cadenza settimanale, mediante l’applicativo Nuova Passweb entro il 12 gennaio 2024. Solo in via del tutto eccezionale, per le istituzioni scolastiche che ancora non utilizzano l’applicativo Nuova Passweb, è consentito inserire i dati dei cessandi al SIDI entro il 31 dicembre 2023. A decorrere da 01 gennaio 2024, infatti, anche per il personale del pubblico impiego, scuola compresa, per i contributi non presenti in banca dati, scatta la prescrizione in base alla Legge n° 14 del 24 febbraio 2023.
Per la fruizione dell’APE sociale, coloro che posseggono i requisiti entro il 31 dicembre 2023 potranno presentare istanza cartacea di dimissioni al dirigente della scuola di servizio entro il 31 agosto 2024. La stessa cosa vale per i lavoratori precoci e per coloro che svolgono attività usuranti (docenti dell’Infanzia e della scuola Primaria). Ricordiamo brevemente quali sono i requisiti per avere diritto all’APE sociale: 1) soggetti disabili con invalidità uguale o superiore al 74%, con età anagrafica di anni 63 e con contribuzione minima di anni 30; 2) soggetti che assistono perenti disabili in situazione di gravità, con gli stessi requisiti precedenti.
Per quanto riguarda l’erogazione della buonuscita (TFS/TFR), coloro che vanno in pensione con Quota 100, 102 e 103 possono chiedere l’anticipo della liquidazione, fino a 45.000,00 euro, ad istituti di credito convenzionati con Inps. Tutti gli altri, se nella domanda di pensione da inviare all’Inps hanno manifestato la volontà di aderire al fondo credito, potranno avere l’anticipo della liquidazione pagando all’Inps 1% di interesse.
Per dovere di chiarezza, si ricorda che il pensionamento per Quota 100, 102, 103 e opzione donna potrà essere richiesto in subordine alla pensione anticipata.
Foto di 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 da Pixabay
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