Il Ministero ha dato indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e sulle misure di distanziamento durante lo svolgimento degli Esami di terza media e di maturità
Con nota n. 828 del 16 giugno, (clicca qui per scaricare la nota) il Ministero ha dato indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e sulle misure di distanziamento durante lo svolgimento degli Esami di terza media e di maturità.
In sintesi:
- non è necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti;
- durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro;
- resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
I lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza (I ciclo: art. 8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022):
Per l’esame di terza media:
- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle
- autorità competenti lo richiedano;
- per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza;
- nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.
Per l’esame di maturità
- per i candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio;
- per la commissione, qualora si ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola
- per la commissione, nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.