Quali sono gli obblighi dei docenti al termine delle attività didattiche? È vero che il riordino dei materiali e della biblioteca rientrano nella funzione docente?
Con l’estate alle porte si avvicina anche la chiusura delle scuole e, puntualmente, i docenti iniziano a porsi domande su quali siano i reali impegni da espletare nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche fino al 30 giugno.
In questo articolo cercheremo, per quanto possibile, di fare chiarezza su questo argomento richiamando sia le norme del nostro CCNL che alcune sentenze.
In primo luogo, consigliamo a tutto il personale scolastico di rivolgersi sempre, nel dubbio, al proprio sindacalista di fiducia evitando confronti con colleghi che, seppur esperti, il più delle volte danno delle interpretazioni distorte e faziose delle complicate normative che regolano il mondo della scuola.
Quali sono, dunque, gli obblighi degli insegnanti una volta terminata la scuola?
Partiamo dal nostro Contratto (CCNL) che dispone all’art 28, co. 5 che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.
Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, e precisamente:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Nessuno impedisce di calendarizzare attività aggiuntive rispetto alle 40 + 40, ma è bene sapere che queste ultime o andranno retribuite come ore eccedenti o si intenderanno svolte dal docente su base volontaria (gratis et amore Dei!).
Ricordiamo che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Il dirigente (o suo collaboratore) può decidere arbitrariamente le attività che devono svolgere i docenti nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 giugno?
Dalla normativa richiamata appare chiaro che il rapporto di lavoro è regolato da un CCNL e il dirigente non può decidere, in autonomia, l’orario dei docenti rispetto anche a eventuali ore a “disposizione” in assenza di attività di insegnamento.
Con il termine delle attività didattiche viene meno anche l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28 CCNL), per l’ovvia circostanza che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo in tal senso).
Inoltre, le attività funzionali all’insegnamento, o altre attività, devono essere deliberate sempre dal collegio a inizio anno e con la stessa modalità sono eventualmente modificate o integrate nel corso dell’anno.
Cosa succede se il monte ore delle 40 h + 40 h non dovesse essere esaurito nel corso dell’anno?
Laddove i docenti non avessero esaurito il monte ore previsto (40 + 40) vuol dire solo che il collegio non ha ritenuto opportuno impiegare tutte le ore. Il CCNL, infatti, fa riferimento a un “…impegno fino a 40 ore….” e non “..impegno di 40 ore…” e per tale motivo non è detto che si debbano obbligatoriamente svolgere tutte. È solo l’organo collegiale su proposta del DS che delibera in tal senso.
Le ore calendarizzate nel mese di giugno, quindi, devono essere preventivamente deliberate dal Collegio a settembre nella seduta di approvazione del Piano Annale delle attività. In caso contrario, il Collegio dovrà approvare le integrazioni o modifiche del mese di giugno con nuova delibera, fermo restando il limite massimo delle 40 h + 40 h previste dal CCNL. (es.: se per le attività di cui all’art. 29 co. 3 punto b sono state deliberate fino a maggio 30 ore nel mese di giugno non potranno essere deliberate più di 10 ore per le stesse attività). Ovviamente, le attività che dovessero andare oltre le ore previste contrattualmente (40 h) andranno retribuite.
L’attività di riordino fa parte degli obblighi di servizio?
Le attività di riordino non rientrano affatto nelle famose 40 h + 40 h e, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano Annuale delle attività i docenti non possono essere obbligati:
- alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
- ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Esistono delle eccezioni?
Ricordiamo che una certa deroga esiste per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado che deve rimanere a disposizione per assicurare la presenza in servizio solo nei giorni delle prove scritte degli esami di maturità.
Infatti, l’art. 11 dell’OM. n. 41 dell’11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte…”
Le sentenze sull’argomento
Stralcio della sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987: “Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.”
Stralcio della sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004: “…In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami(…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…”.
Stralcio della sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, r.g. 5344/2006: durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale”.
Dario Catapano