Retribuzione malattie supplenti annuali
Ai supplenti annuali spettano 9 mesi, così retribuiti:
- per il primo mese la retribuzione è intera
- 50% nel secondo e terzo mese.
- successivi 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione.
NOTA BENE: le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio, mentre quelle non retribuite sì (e non si matura punteggio). Tale principio vale per tutti.