Il Giudice del Lavoro di Modena ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc depositato dall’avv. Antonio Mavilia, legale della Uil Scuola di Modena, con riferimento all’art 42 bis del D.lgs. 151/2001
In particolare, l’art 42 bis disciplina l’istituto dell’assegnazione temporanea del dipendente pubblico concepito per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, applicabile esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
La ratio della norma è quella di salvaguardare principi costituzionalmente garantiti come la tutela della paternità e della maternità e, più in generale, della famiglia.
I requisiti richiesti dall’art. 42 bis D.Lgs 151/2001 sono:
- il lavoratore deve innanzitutto essere dipendente assunto a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche;
- il lavoratore deve dimostrare che l’altro genitore lavora in una provincia o in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore che effettua la domanda;
- che il figlio abbia, al momento in cui si presenta la domanda, un’età compresa tra 0 e 3 anni;
- sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
Nel caso di specie, la ricorrente è stata una docente di scuola primaria, coniugata, madre di una bambina minore di tre anni, che si era vista assegnare una sede di titolarità in un paese in provincia di Modena (a circa 120 Km di distanza dal suo paese di residenza che si trova in provincia di Bologna).
La maestra in ragione di tali circostanze e con il supporto della Uil Scuola di Modena, ha chiesto contestualmente all’USP di Modena e a quello di Bologna il riconoscimento del diritto, previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, di essere assegnata, in via temporanea, proprio per avvicinarsi alla località dove è presente il luogo di lavoro del marito e padre della comune figlia.
L’Amministrazione di appartenenza (Modena) ha negato, scaduto il termine di trenta giorni dalla richiesta e solo dopo sollecito del sindacato, la temporanea assegnazione della docente fornendo delle motivazioni che riguardavano, invece, il diverso istituto dell’assegnazione provvisoria.
Di fronte a tale diniego, la docente è stata affidata al legale della Uil Scuola di Modena, avv. Antonio Mavilia, che ha presentato ricorso ex art 700 cpc dinanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro.
Agli inizi di gennaio il giudice adito con ordinanza ha disposto l’accoglimento della domanda della docente accertando l’illegittimità del diniego opposto dall’USP di Modena e chiarendo la fondamentale distinzione tra l’istituto dell’assegnazione provvisoria e quello dell’assegnazione temporanea (art 42 bis).
Il magistrato ha stabilito, infatti, che i due istituti non sono affatto sovrapponibili precisando che l’assegnazione temporanea
- non implica una valutazione comparativa e la relativa domanda non è assoggettata ad alcun termine (quindi, può essere proposta in qualsiasi momento dell’anno scolastico);
- è posta a tutela di beni e interessi primari di rilievo costituzionale, rintracciabili nella tutela dell’unità famigliare e nella protezione della salute psicofisica dei figli minori;
- le limitazioni previste dal CCNI valgono esclusivamente per i docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione e non per quelli che propongono istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis D.lgs 151/2001 (il nostro caso).
Il ricorso all’art. 42 bis, dunque, non è diretto a riconoscere un beneficio al lavoratore sic et simpliciter, ma è stato concepito nell’esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela. L’istituto ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età, onde assicurare una crescita sana, e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.
L’assegnazione temporanea ha una durata di tre anni.