MODALITA’ DI FRUIZIONE

È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale* del figlio.

 

*Morte perinatale del figlio
Il congedo è fruibile anche nelle ipotesi di morte perinatale del figlio

  • Figlio nato morto dal primo giorno della ventottesima settimana di gestazione il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che, in queste condizioni, coincide anche con la data di decesso
  • Decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita (compreso il giorno della nascita) il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non data del decesso
  • Minore adottato o affidato In caso di morte il diritto al congedo sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia
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