Nomine in ruolo personale ATA – Le sanzioni in caso di rinuncia all’incarico
Il 21 agosto 2022 si è conclusa la procedura online in cui tutto il personale ATA, utilmente collocato nella graduatoria cd 24 mesi del profilo di proprio interesse, era stato invitato a inserire le preferenze delle sedi per ottenere incarico a tempo indeterminato.
In queste ore alcuni Uffici Scolastici stanno già pubblicando i primi esiti delle operazioni e, nel giro di pochi giorni, tutti gli aspiranti delle varie regioni sapranno se saranno destinatari del tanto sospirato ruolo oppure no.
Ma quali sono le sanzioni per chi volesse rinunciare al ruolo ottenuto dalle graduatorie 24 mesi?
Partiamo dicendo che la rinuncia all’immissione in ruolo dalle graduatorie permanenti ATA è regolata dal D.lgs. 297/94, art. 559: “La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”
Per cui:
• la rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma
oppure
• la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda con eventuale assegnazione della sede
oppure
• la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione della sede d’ufficio
comporta la decadenza dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, cosiddetta graduatoria 24 mesi ATA, del profilo di interesse.
Nessun pregiudizio per la graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia, se inseriti per profili differenti della prima.