PERIODI IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

(Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 – Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)

PERSONALE DOCENTE

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In sintesi, è possibile fruire delle ferie spettanti:

✓ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

✓ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;

✓ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

✓ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;

✓ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

 

 

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