L’art. 19 co. 8 del CCNL Scuola recita: “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Un quesito che viene posto spesso dal personale supplente è proprio cosa debba intendersi per “interruzione dell’anzianità di servizio” nel caso in cui si faccia ricorso a permessi non retribuiti.
I permessi non retribuiti per il personale a t.d. sono quelli
- per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso per a.s.;
- per concorsi ed esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso per a.s.;
Partendo dall’assunto che i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali, analizziamo ora cosa si intende per interruzione dell’anzianità di servizio.
Per anzianità del servizio, si intende quel servizio effettivamente prestato e utile ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e delle graduatorie.
A definire la validità di un anno scolastico interviene la legge 124/1999, comma 14, articolo 11, nel quale si legge:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
È chiaro, dunque, che i 180 giorni di servizio possano essere anche non continuativi nello stesso anno.
Interrompere il servizio significa che i relativi giorni non saranno utili ai fini del raggiungimento della soglia di 180 giorni necessaria affinché un periodo di servizio possa considerarsi “anno scolastico”. Ciò non rappresenta un problema per i docenti che superano ampiamente la suddetta soglia di 180 giorni mentre costituisce un problema se, a causa della mancanza di tali giorni, il servizio prestato scende al di sotto della soglia di cui sopra.
Ne consegue, quindi, che tanto ai fini della mobilità quanto ai fini della ricostruzione di carriera si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure in alternativa il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o fino al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia).
Ai fini delle graduatorie d’istituto è sufficiente (per maturare i 12 punti) anche un servizio svolto per almeno 166 giorni, anche non continuativi.
ESEMPIO
Giacomo è un docente a t.d. con contratto dal 1.09.2021 al 30.06.2022.
L’8 febbraio 2022 decide di partecipare a un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione usufruendo di un giorno di permesso non retribuito per concorsi ed esami di cui all’art. 19 CCNL.
Alla data del 7 febbraio, Giacomo avrà maturato già 160 giorni di servizio.
Cosa succede all’anno di servizio di Giacomo e al punteggio utile ai fini della graduatoria? È vero che il conteggio al rientro dovrà ripartire da zero?
Al rientro a scuola (9 febbraio 2022) il servizio di Giacomo ripartirà da 161 e al 28 febbraio 2022 avrà maturato i 180 giorni utili ai fini della valutazione dell’anno di servizio.
Ovviamente, alla data del 14 febbraio 2022 il nostro amico Giacomo avrà maturato anche i 166 giorni (12 punti) di servizio utili ai fini della graduatoria.