(Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007)
In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale es. maternità e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:
▪ Dal personale docente a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell’attività didattica;
▪ Dal personale ATA a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.