Guida completa all’applicazione dell’art. 61 CCNL 2006-2009: tempistiche, iter e conseguenze giuridico-economiche
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2006-2009 disciplina, attraverso l’articolo 61, la procedura di restituzione alla qualifica di provenienza per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) della scuola. Questa norma consente al dipendente di richiedere il rientro nella qualifica precedentemente ricoperta, presentando specifica domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR).
L’articolo 61, comma 1, stabilisce che il personale ATA può richiedere la restituzione alla qualifica precedente, con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento. Tale disposizione trova frequente applicazione, ad esempio, nel caso di un collaboratore scolastico di ruolo che, dopo essere passato al ruolo di assistente amministrativo a tempo indeterminato, desidera tornare alla posizione originaria.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il comma 1 dell’articolo 61 stabilisce quanto segue:
“Il personale appartenente a una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico della sede di titolarità”.
Procedura e tempistiche per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in forma scritta all’USR competente durante il periodo in cui si svolgono le operazioni di mobilità annuale. Nella richiesta è necessario indicare anche l’ordine di preferenza delle sedi. La domanda viene considerata dopo le ordinarie operazioni di mobilità; qualora vi siano posti disponibili, si procede con l’assegnazione della sede e con la restituzione al ruolo di provenienza a far data dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo.
Effetti giuridici ed economici della restituzione
Una volta rientrato nella qualifica di provenienza, il personale ATA acquisisce lo stesso trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa. Questo principio assicura la continuità della progressione di carriera.
Il comma 2 dell’art. 61 stabilisce:
“Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa”.
Gestione delle posizioni economiche
Un aspetto rilevante riguarda la gestione delle posizioni economiche nelle diverse fasi del percorso professionale. Nel passaggio da una qualifica inferiore (CS) a una superiore (AA), eventuali posizioni economiche percepite in precedenza vengono perse trattandosi di mansioni totalmente differenti.
Tuttavia, nel caso di restituzione al ruolo di collaboratore scolastico, il lavoratore non solo percepirà lo stipendio che avrebbe avuto se fosse rimasto nella qualifica di provenienza, ma vedrà anche riconosciute le posizioni economiche originariamente godute. Questo è quanto si evince dalla lettura dell’art. 61, comma 2 del CCNL 2006-2009.
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