Rinnovo del Contratto Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA: l’amministrazione vuole confermare tutti i vincoli di legge per docenti e DSGA
Per la UIL Scuola: è il contratto lo strumento per superare le rigidità normative imposte per legge
Martedì 11 gennaio 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 22/23-23/24-24/25.
Per la UIL Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Paolo Pizzo.
I rappresentanti del Ministero hanno presentato una bozza del testo contrattuale, peggiorativa rispetto al Contratto tuttora vigente, che sostanzialmente conferma tutti i vincoli di legge e introduca addirittura ulteriori elementi peggiorativi. In particolare, oltre all’inserimento di tutti i vincoli previsti per legge che bloccano la mobilità per i docenti e per i DSGA, nella bozza sarebbe prevista una modifica per il personale docente titolare su sostegno una volta terminato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto: per chi volesse trasferirsi su posto comune nello stesso grado di scuola, il movimento, sarebbe considerato come mobilità professionale (alla stregua di un passaggio di ruolo), e non un normale trasferimento come è stato finora. L’intenzione del Ministero è ovviamente quella di ridurre il più possibile tali movimenti perché è ovvio che le aliquote destinate alla mobilità professionale (terza fase dei movimenti) hanno notoriamente meno posti disponibili rispetto a quella dei trasferimenti. In poche parole, il Ministero, unilateralmente, avrebbe deciso che il posto di sostegno è una classe di concorso!
L’amministrazione ha altresì affermato che non c’è nessuna possibilità di apertura di un tavolo contrattuale che possa modificare quanto presentato dall’Amministrazione e rappresentato, invece, l’intenzione di far iniziare la mobilità per la fine di gennaio.
La posizione della UIL Scuola
In premessa la UIL Scuola ha ribadito al Ministero come non sia possibile rinnovare un contratto integrativo rendendolo peggiorativo rispetto a ciò che contiene, in materia di mobilità del personale, il contratto nazionale attualmente vigente e che ancora non è stato rinnovato.
Il contratto nazionale 2016-18, tuttora vigente, prevede, per il personale docente, la possibilità di presentare istanza di mobilità volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora si abbia ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente. Tale obbligo, inserito contrattualmente a livello nazionale, è stato poi attuato dal contratto integrativo sulla mobilità prevedendo che il vincolo sia applicato solo ai docenti che inseriscono la scelta della preferenza puntuale di scuola. Tale contratto non prevede altri blocchi.
Nel merito, invece, la UIL Scuola ha sottolineato come lo strumento della contrattazione ha già modificato in passato leggi che si sono ritenute sbagliate, in particolare per i docenti, con gli effetti del decreto Brunetta, che bloccava di fatto la contrattazione ad esclusivo favore della legge. Con il contratto integrativo sulla mobilità sono state modificate parti significative della legge 107/2015: si è ripristinata la titolarità provinciale dei docenti che la legge voleva invece regionale; si è eliminata la “chiamata diretta” per i docenti neoassunti in ruolo e si sono eliminati gli ambiti ripristinando le scelte delle “scuole” e dei “comuni” come preferenze all’interno della domanda di mobilità.
Per la UIL Scuola oggi lo strumento per modificare le leggi a favore della contrattazione c’è e va solo attuato: L’ art 2, comma 2, del Testo Unico n.165/01 prevede infatti che le norme di legge – presenti, passate e future – ed o regolamento, nonché di contratto precedente che prevede la propria inderogabilità, possono essere modificati dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione.
Per tali motivi la UIL Scuola ha ribadito la netta contrarietà e irricevibilità della bozza presentata dal Ministero, per cui non è disposta a trattare nessun articolo in essa contenuto se non c’è la volontà, da parte dell’Amministrazione, di ricondurre il sistema di relazioni sindacali ad una visione partecipativa, opposta a quella di contrapposizione finora vissuta, a sostegno di un’azione che ripristini un clima più disteso e partecipato e favorevole alla condivisione.
Per la UIL Scuola è solo la contrattazione, strumento di assoluta modernità e flessibilità, che può eliminare le rigidità normative, introdotte dalla legge, che solo se contrattate e condivise, possono evitare inutili effetti punitivi che il personale della scuola, soprattutto in questo momento di emergenza, non merita.
Se non ci saranno delle risposte in tal senso, la UIL Scuola ribadirà, in ogni sede, non ultima quella giudiziale, la necessità di confermare l’attuale struttura del contratto integrativo sulla mobilità che non prevede alcun vincolo, se non quello definito in sede di contratto nazionale.
Del resto, le stesse forze politiche si sono divise presentando emendamenti nel senso favorevole alle richieste sindacali, proprio recentemente in occasione della discussione della legge di bilancio il cui iter parlamentare zoppo, ha dimezzato il dibattito, inibito per ragioni di urgenza alla discussione e confronto in seno alla Camera dei Deputati. Sono stati infatti presentati emendamenti che non hanno avuto esito parlamentare per il veto posto da alcune delle forze politiche, ma che hanno visto la divisione le stesse forze parlamentari di maggioranza.
Deve essere il ministro a trovare il bandolo della matassa che dia soluzioni, in ambito parlamentare, per superare i veti incrociati e sottrarre la materia da un terreno di scontro politico per portarlo su quello negoziale.
Non sono accettabili interventi di parte che rendono ingestibile la stessa conduzione del ministero che dovrà prendere atto dell’indisponibilità sindacale e assumersi le responsabilità di gestione che non sono di natura legislativa ma amministrativa.