Supplenze brevi
I docenti e gli ATA che prestano servizio per una supplenza breve (incluse quelle fino al termine delle lezioni) hanno diritto alla conservazione del posto per 30 giorni l’anno, retribuiti al 50%. Oltre tale periodo, il contratto è sciolto.
NOTA BENE: le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio, mentre quelle non retribuite sì (e non si matura punteggio). Tale principio vale per tutti.